La professione di grafologo rientra tra quelle disciplinate dalla legge n. 4/2013; essa è, dunque, una professione non organizzata in ordini o collegi.
Come ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense con il proprio parere n. 36/2017:
“La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative” (art. 1, comma 2).
Ai sensi del successivo art. 3, i soggetti esercenti tali attività possono costituire “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
Dal dettato normativo si evince chiaramente che l’eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall’art. 18, lett. a) della legge professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva).
Al quesito, pertanto, deve essere data risposta positiva. Restano ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all’art. 18 della legge n. 247/12.”.
Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
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