Il COA di Perugia chiede di sapere se possa essere annoverata – tra le attività formative – la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia).

Le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento n. 6/2014: tra di esse non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto, a meno che non si tratti di esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento.

Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 58 del 10 Ottobre 2025
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment