La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo periodo degli studi universitari è esplicitamente riconosciuta dall’articolo 41 comma 6 lettera d della legge numero 247 del 2012. L’anticipazione del semestre presuppone l’iscrizione nel registro dei praticanti e lo svolgimento effettivo della pratica forense presso un avvocato, seppure nel contesto di un progetto formativo specifico concordato tra il Consiglio dell’Ordine e l’Università.
D’altra parte, l’articolo 41, comma 12, della medesima legge prevede che l’ammissione al patrocinio sostitutivo possa essere richiesta decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e purché il praticante sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. Proprio tale ultima precisazione lascia intendere che il legislatore abbia contemplato anche l’ipotesi che il primo semestre di tirocinio possa essersi svolto in costanza di studi universitari.
Da ciò consegue che, in assenza di una specifica disposizione in contrario, non si possa impedire al praticante che, una volta conseguito il diploma di laurea e ferma restando la necessità che il tirocinio si svolga senza interruzioni, chieda di essere ammesso al patrocinio sostitutivo a partire dal secondo semestre di tirocinio.
Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 12 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
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