Rileva nella specie la sentenza n. 123/2017 del Consiglio nazionale forense, a mente della quale: “il divieto di cancellazione dall’albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell’ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall’avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall’albo, e cioè con un atto che, nell’ipotesi in esame, la legge vieta di adottare”. La cancellazione per trasferimento non rientra, in altri termini, tra le eccezioni all’operatività del divieto di cancellazione, tassativamente individuate dalla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense (e cioè: “a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all’iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)”, cfr. CNF, sent. n. 193/2019).
Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera (quesito)
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