La risposta è resa nei termini seguenti.
La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). L’ambito soggettivo non comprende pertanto, come evidente, i Patronati, che sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” (art. 1, legge n. 152/2001).
Al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla legge n. 49/2023 – che è legge speciale – e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 10 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 10 Ottobre 2025- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera (quesito)
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