Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.
Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell’articolo 41, comma 4, della legge professionale.
La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a “specifiche” ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell’Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l’ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 41, comma 4.
Resta fermo che la tutela dell’interesse dell’aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l’iscrizione presso altro Ordine circondariale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 20 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera (quesito)
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