Il COA di Patti chiede di sapere: a) fino a quando, dopo la loro emissione, possono essere eseguiti i provvedimenti sanzionatori (nella specie sospensione dall’esercizio professionale); b) a chi appartenga la relativa competenza nel caso in cui la sanzione è stata inflitta a un praticante avvocato iscritto nel registro di un COA ma successivamente iscritto nell’albo degli avvocati di altro Ordine.

La risposta al quesito è nei seguenti termini:
La deliberazione con la quale il COA applica la sanzione disciplinare ha natura di provvedimento amministrativo non suscettibile di prescrizione.
Esso può dunque essere posto ad esecuzione senza limiti di tempo permanendo il pubblico interesse a detta esecuzione.
Competente all’esecuzione è il COA nel cui albo professionale è iscritto, al momento dell’esecuzione, l’avvocato destinatario della sanzione (cfr. art. 62, c. 3 L n. 247/2012).
Va tenuto presente che l’avvocato sanzionato non avrebbe potuto trasferirsi, in pendenza della sanzione, in un diverso Albo. La sua iscrizione è dunque contra legem. Il COA ricevente, ove volesse rifiutarsi di applicare la sanzione, dovrebbe annullare d’ufficio l’iscrizione.

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 115

Quesito n. 456, COA di Patti

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 114 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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