Il COA di Parma ha richiesto un parere in merito alla possibilità di valutare, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, lo svolgimento delle funzioni di consigliere distrettuale di disciplina, tanto ai fini di un eventuale esonero dall’assolvimento dell’obbligo, quanto al fine della maturazione di crediti formativi.

La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale integramente si conforma.
La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.
Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 247/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 16 marzo 2016, n. 36

Quesito n. 133, COA di Parma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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