Dal confronto tra le norme richiamate dal COA risulta con nettezza che il legislatore ha inteso ridurre le ipotesi di esonero dalla presentazione del permesso di soggiorno a corredo delle istanze presentate dallo straniero. Infatti, mentre nel testo originario l’esonero riguardava le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli atti di stato civile e l’accesso ai servizi pubblici, nel testo modificato dalla L. n. 94/2009, l’esonero, ferme restando le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, viene limitato all’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.
La norma è però sospetta d’incostituzionalità nella parte in cui esclude implicitamente dall’esonero le istanze dirette all’accesso alla giustizia, che la Costituzione (art. 24; art. 111) garantisce a tutti, indipendentemente dallo status di cittadino e/o di straniero.
D’altra parte, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunziata con la sentenza n. 245/2011 in una fattispecie per molti aspetti analoga, avendo ritenuto incostituzionale la norma che imponeva allo straniero di presentare all’ufficiale di stato civile, oltre al nulla-osta, il permesso di soggiorno per contrarre matrimonio con una cittadina italiana.
Stante ciò, l’istanza dello straniero diretta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non dev’essere accompagnata necessariamente dal permesso di soggiorno e va considerata procedibile indipendentemente dallo stesso.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo a qualsiasi altra istanza che presenti profili attinenti all’accesso alla giustizia.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 14 Luglio 2011- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)
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