Il COA di Parma chiede di conoscere se le istanze prodotte dallo straniero extracomunitario alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere corredate dal permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 122, lettera g) della L. n. 94/1999, che ha modificato il testo dell’art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Dal confronto tra le norme richiamate dal COA risulta con nettezza che il legislatore ha inteso ridurre le ipotesi di esonero dalla presentazione del permesso di soggiorno a corredo delle istanze presentate dallo straniero. Infatti, mentre nel testo originario l’esonero riguardava le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli atti di stato civile e l’accesso ai servizi pubblici, nel testo modificato dalla L. n. 94/2009, l’esonero, ferme restando le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, viene limitato all’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La norma è però sospetta d’incostituzionalità nella parte in cui esclude implicitamente dall’esonero le istanze dirette all’accesso alla giustizia, che la Costituzione (art. 24; art. 111) garantisce a tutti, indipendentemente dallo status di cittadino e/o di straniero.
D’altra parte, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunziata con la sentenza n. 245/2011 in una fattispecie per molti aspetti analoga, avendo ritenuto incostituzionale la norma che imponeva allo straniero di presentare all’ufficiale di stato civile, oltre al nulla-osta, il permesso di soggiorno per contrarre matrimonio con una cittadina italiana.
Stante ciò, l’istanza dello straniero diretta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non dev’essere accompagnata necessariamente dal permesso di soggiorno e va considerata procedibile indipendentemente dallo stesso.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo a qualsiasi altra istanza che presenti profili attinenti all’accesso alla giustizia.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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