Il COA di Paola chiede di sapere se il praticante abilitato possa sostituire il dominus negli interrogatori dinanzi alla polizia giudiziaria e durante le perquisizioni laddove il dominus risulti già essere stato nominato.

L’articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12 prevede che: “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo […] in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.”
Le attività di cui al quesito rientrano indubbiamente nella nozione di “attività professionale”: pertanto, ove riguardino procedimenti rientranti nell’ambito di competenza di cui all’articolo 41, comma 12 e ove sia assicurato – come prescritto dalla medesima disposizione – il controllo da parte del dominus, le stesse possono essere svolte anche dal praticante abilitato.

Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 09 Ottobre 2024
- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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