Il COA di Palmi formula quesito in merito alla obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva a carico dell’avvocato nel caso di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di enti pubblici.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Il documento unico di regolarità contributiva (d’ora in poi DURC) è previsto e disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002, e richiamato, nella materia dei contratti pubblici, dal D. Lgs. n. 163/06 (Cd. Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento ai requisiti necessari per partecipare a gare finalizzate all’affidamento di appalti commissionati da enti pubblici e di ottenere, in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto, i relativi pagamenti. In materia sono poi intervenuti gli artt. 31 del D.L. n. 69/13 e 4 del D.L. n. 34/2014, relativi rispettivamente all’introduzione della possibilità di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, e di semplificazione dei relativi oneri amministrativi.
Dall’esame della normativa di riferimento, si evince che l’obbligo di esibizione – e di acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell’ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici.
Al di fuori di tali previsioni – e dunque, nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione – non è ipotizzabile la sussistenza di tale obbligo.

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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