La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 2233 c.c. prevede per la determinazione del compenso nel contratto d’opera professionale una gerarchia di carattere preferenziale nella quale assume rilevanza in via primaria la convenzione e solo successivamente le tariffe (i parametri), gli usi e, in caso di mancato accordo, la determinazione del Giudice.
La situazione non è mutata a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014 che ha modificato il sistema parametrico, precedentemente introdotto, il quale peraltro riveste ancora carattere meramente residuale.
L’art. 4 del D.M. n. 55/2014 prevede alcuni criteri per la liquidazione del compenso quali la proporzionalità e l’importanza dell’opera onde i canoni di dignità e di decoro, in relazione all’ammontare, non sono automaticamente applicabili per valutare la congruità del compenso.
Preferibile appare quindi fare riferimento ai criteri di equità del “corrispettivo” e remuneratività della prestazione del relativo impegno professionale, con una determinazione del compenso che tenga conto degli oneri e dei rischi della prestazione e delle responsabilità connesse.
Costituisce quindi legittima pattuizione assunta nell’ambito della libertà contrattuale quella che determini nell’importo ab origine concordato il compenso dovuto dall’avvocato, rendendo ininfluente la liquidazione giudiziale per importi superiori fatta dal Giudice.
E’ da ritenere infine che il rimborso delle spese forfettarie alla luce della previsione dell’art. 13 co. 10 della L. 247/2012 sia sempre dovuto a meno che non risulti espressamente prevista la loro esclusione in sede di determinazione convenzionale del compenso.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 19 ottobre 2016, n. 98
Quesito n. 206, COA di Palmi
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 19 Ottobre 2016- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera (quesito)
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