La Commissione osserva che la pratica prevista dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933 dev’essere svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 101/1990, “con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza”. Soddisfatto questo requisito e ricevuta l’attestazione di cui all’art. 9 del succitato D.P.R., il praticante può accedere all’esame di concorso.
Rilevato, infine, che nessuna delle norme vigenti al riguardo limita l’arco temporale di iscrizione al registro Praticanti tenuto dal Consiglio dell’ordine, sarà quindi solo necessario che il COA preposto vigili sulla corretta ed effettiva decorrenza della pratica, sul diligente svolgimento della medesima nel rispetto della prescrizione generale anzidetta, nonché delle successive disposizioni recate dagli artt. 6 e 7.
La risposta al quesito posto è quindi la seguente:
l’iscrizione al Registro dei Praticanti non è soggetta ad alcun termine di durata. La decorrenza e l’effettività della compiuta pratica vanno verificate in conformità alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 101/1990.
Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 114
Quesito n. 453, COA di Palmi
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 114 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera (quesito)
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