Il COA di Palermo formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 49/2023, in materia di equo compenso.

La disposizione in esame prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista “costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies c.p.c. del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”. La norma introduce dunque un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.). Il titolo così formato soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l’esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l’art.474 cod. proc. civ. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Ne consegue che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può – pertanto – procedere alle conseguenti azioni esecutive.

Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 31 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 31 Maggio 2023
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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