Ritiene la Commissione che i motivi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31.12.12. n. 247, come già quelli di cui all’art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, abbiano carattere tassativo, al pari dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 17 della legge succitata.
Non è quindi ravvisabile una applicazione estensiva od analogica di altre disposizioni, né tanto meno appare ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni eventualmente riconducibili alla mera inopportunità.
L’avvocato può quindi assumere la veste di Giudice Popolare e può farlo anche nell’ambito del proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che legittimino qualsiasi giudice ad astenersi dall’assumere il proprio ruolo nell’ambito di un giudizio particolare.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 92 del 17 Settembre 2015- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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