La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 23 della legge n. 247/12, nel disciplinare le caratteristiche che deve assumere l’ufficio legale dell’ente pubblico per giustificare l’iscrizione nell’elenco speciale, prevede che debba risultare “la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni” e che “la responsabilità dell’ufficio [sia] affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
Alla luce di tale previsione, deve considerarsi imprescindibile che la “responsabilità” dell’ufficio sia affidata a un avvocato iscritto nell’elenco speciale: tale requisito esprime, infatti, una elementare garanzia di indipendenza e autonomia nell’esercizio dell’attività professionale. A prescindere pertanto dall’inquadramento dell’ufficio nella struttura organizzativa dell’ente, deve pertanto verificarsi – e ciò spetta al COA, nell’esercizio discrezionale della propria attività di valutazione – se tale requisito sia rispettato nel caso di specie.
Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera (quesito)
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