Come noto, la disciplina recata dagli artt. 40 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in tema di tirocinio, prevede talune forme alternative di svolgimento del tirocinio medesimo, tra le quali non rientra, peraltro, lo svolgimento di Master di I livello. Tale disciplina, in ogni caso, non sarà applicabile fino alla data dell’1 gennaio 2015.
Anche nella vigenza delle norme che attualmente disciplinano il tirocinio per l’accesso alla professione forense, non è possibile sostenere l’equipollenza della frequenza del Master ai fini del riconoscimento di un periodo di tirocinio. La disciplina vigente e tuttora applicabile prevede, infatti, che il tirocinio debba essere svolto, per l’intero periodo, presso un avvocato, prevedendo unicamente la possibilità di veder riconosciuto il diploma conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense.
Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 19 novembre 2014, n. 95
Quesito n. 449, COA di Orvieto
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 95 del 19 Novembre 2014- Consiglio territoriale: COA Orvieto, delibera (quesito)
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