Gli avvocati stabiliti sono iscritti, come noto, in una apposita “sezione speciale”, contenuta nell’albo professionale degli avvocati. L’iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo, sia all’interno dell’ordinamento professionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata: infatti, a conferma di ciò, è pacifico che le diverse anzianità non possano essere oggetto di cumulo, ad esempio ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr., ex multis, il parere n. 157/2018). Si consideri, inoltre, che l’avvocato stabilito non viene iscritto – né esercita – con il titolo di avvocato, dovendo piuttosto esibire il titolo di origine.
Non può pertanto postularsi – in relazione al caso di cui al quesito – l’equivalenza tra le due diverse iscrizioni.
Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 3 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 03 Febbraio 2021- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera (quesito)
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