Il COA di Nocera Inferiore chiede di sapere se – decadendo un membro del COA al 31.12.22 per essere stato eletto nel CDD – si possa ovvero si debba dare luogo al subingresso del primo dei non eletti sebbene: a) il COA sia in grado di funzionare; b) il COA, al 1 gennaio 2023, sarà già in prorogatio essendosi svolte, medio tempore, le elezioni per il rinnovo.

L’articolo 16 della legge n. 113/2017 dispone che: “In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di eta’. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento” (corsivi aggiunti).
Dal tenore letterale della disposizione richiamata emerge con sufficiente chiarezza che il subentro avviene ex lege (“subentra”) e che, in capo al COA, residui un obbligo di mera esecuzione (“provvede” – anziché, ad esempio, “delibera” – e “improrogabilmente”) e che, quindi, il COA non abbia margine di discrezionalità nel provvedere, entro trenta giorni dalla decadenza del Consigliere eletto al CDD, e dunque entro il 31.1.2023.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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