Il COA di Napoli formula il seguente quesito: “se la locuzione richiamata dall’articolo 22, comma IV, L. 247/2012, possa essere interpretata computando, nella determinazione dello spazio temporale del terzo anno, i 12 mesi dello stesso (dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016), onde evitare discriminazioni e disuguaglianze tra avvocati che nello stesso anno maturino il requisito.”

La risposta è nei seguenti termini.
L’articolo 22, c. IV, della L. n. 247/2012 dispone che “possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La disposizione va interpretata alla luce dell’articolo 155 cpc, ai sensi del quale per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
Suol dirsi, in proposito, che il codice segue il principio della nominatio dierum (e non quello della computatio dierum) il che vuol dire che per il computo dei termini a mesi o ad anni si prescinde dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese od anno. Pertanto, nel caso in esame la scadenza del termine ad quem (2 febbraio 2016) coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine a quo (2 febbraio 2013).

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 59

Quesito n. 52, COA di Napoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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