Il COA di Modena chiede di sapere se l’assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio del processo comporti il divieto di esercizio della professione forense sull’intero territorio nazionale e se, in caso, di risposta affermativa, possa procedersi alla sospensione dell’iscritto.

Al quesito ha fornito risposta l’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 17/2022 che – a sua volta – ha modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 80/2021, disponendo che l’assunzione “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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