Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell’ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Il parere riguarda l’interpretazione da dare all’espressione “parametri numerici previsti di cui all’art. 22 del d.m. n. 55/2014” per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l’aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all’art.19.
Al riguardo, premesso che la dizione “parametro numerico” riportato nell’art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell’art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall’art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
Nel caso di specie, la formulazione letterale dell’art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che “Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000.00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00” e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale.
Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all’art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall’art. 19 (l’aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell’aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali “eccessi” (in aumento o in diminuzione) possono essere “attenuati” intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all’art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 17 febbraio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 17 Febbraio 2026
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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