Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità – per l’avvocato iscritto all’AIRE – di mantenere l’iscrizione nell’Albo qualora: a) non possieda domicilio professionale a Milano; b) non possieda un indirizzo PEC; c) non abbia stipulato una polizza per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

L’art. 7, comma 5 della legge professionale dispone che “Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
Queste, pertanto, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza dell’iscrizione nell’Albo. Resta inteso che le ulteriori condizioni richiamate nel quesito (domicilio professionale effettivo, indirizzo PEC e polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione) dovranno essere soddisfatte qualora l’iscritto intenda svolgere attività professionale anche in Italia. In tal senso, cfr. i pareri n. 5/2019 e 62/2018 (tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it).

Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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