Rileva nella specie l’art. 7, comma 5, della legge n. 247/12, a mente del quale “gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
Al quesito può, pertanto, darsi risposta positiva.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 21 giugno 2017, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 21 Giugno 2017- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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