In relazione al quesito proposto, si rappresenta anzitutto che le deroghe alle norme in materia di incompatibilità vanno interpretate in modo tassativo e restrittivo; e che l’ipotesi richiamata dal COA rimettente attiene a una ben precisa e contingente fattispecie di lavoro subordinato, la cui disciplina non può né deve essere estesa in via interpretativa a diverse fattispecie, quale quella dedotta nel quesito. Anche a prescindere da ciò, si segnala tuttavia che il Consiglio nazionale forense si è fatto promotore di una modifica della disposizione richiamata, al fine di richiedere all’avvocato che intenda svolgere incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato in relazione all’attuazione del PNNR la sospensione volontaria dall’Albo per la durata dell’incarico medesimo, e ciò proprio al fine di confermare il principio che è alla base della norma sull’incompatibilità. Un tanto è stato confermato dalla Delibera assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, già inviata ai COA con nota del 25 gennaio 2022, che per maggiore comodità si allega al presente parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 4 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 04 Febbraio 2022- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
0 Comment