Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.
Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli «dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell’elenco nazionale degli avvocati», mentre ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell’ordine».
A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178”.
Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al titolo di origine del c.d. avvocato stabilito e integrato di cui al d.lgs. n. 96/2001.
Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense(1) e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma(2).
In tal senso, la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l’integrazione, da cui l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l’art. 1, comma 5 e l’art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018.
Da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l’accesso ai consigli dell’ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”(3).
Dall’altra parte, l’art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell’albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che “Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”.
Quanto alla posizione dell’Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell’ordine territoriali di cui all’art. 6, comma 1, le funzioni per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14. Le funzioni per l’inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell’ordine territoriale dal quale l’elenco è tenuto”. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell’ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”.
L’art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che “Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (…).
Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge”.
Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, l’art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che “L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. (…)”.
Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:
• siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
• mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
• abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).
Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come il gestionale dell’Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell’art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).
In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – come d’altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell’avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.
Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 giugno 2024
NOTE:
(1) Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GPDP sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come “L´art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell´albo avvocati (…)”.
(2) Secondo cui “Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all’attività professionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196”.
(3) Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:
• “sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione” (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
• “che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione” ((art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 20 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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