La risposta al quesito è nei seguenti termini: L’art. 7 della L. n. 247/2012 dispone che “l’avvocato deve iscriversi nell’Albo del circondario del Tribunale dove ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui esercita la professione in modo prevalente” e richiede a tal fine “una attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve risultare se sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni”.
Quest’ultima norma dispone, a sua volta, che “i magistrati giudicanti e requirenti delle Corti d’appello e dei tribunali ordinari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti sino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato”.
La dichiarazione di cui all’art. 7 della legge professionale, essendo diretta ad evitare l’incompatibilità di sede di cui all’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, deve essere comunicata dal Consiglio dell’Ordine al locale Consiglio giudiziario, competente in materia di valutazione della suddetta incompatibilità.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 40
Quesito n. 149, COA di Milano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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