Il COA di Milano chiede parere sull’art. 20 della legge n. 247/2012 (Sospensione dall’esercizio professionale), con particolare riferimento a: 1) Durata della sospensione e limiti temporali della stessa; 2) obbligo di pagamento della quota di iscrizione dovuta per il periodo di sospensione; 3) sussistenza di limiti nel caso in cui l’avvocato sia sottoposto a procedimento disciplinare o abbia pendenze di esposti.

La risposta ai quesiti è nei seguenti termini:
– la sospensione dall’esercizio professionale dura per tutto il periodo della carica;
– permane l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione atteso che la sospensione dall’esercizio professionale per assunzione di carica politica o istituzionale non incide sull’iscrizione all’Albo;
– la sospensione non produce effetti di alcun genere sui procedimenti disciplinari in corso, né sulla pendenza di esposti.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 73

Quesito n. 271, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 17 Luglio 2013
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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