Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all’articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.

La materia è ora disciplinata dall’articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”. Se ne desume la tacita abrogazione dell’articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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