Il COA di Milano chiede di sapere se in caso di esposto contro un praticante quest’ultimo è soggetto al potere disciplinare del COA ai sensi dell’art. 42 L. 247/2012 o a quello del Consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell’art. 5, c. 2 della medesima legge.

La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 50 della L. P. il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense, al quale sono assoggettati anche i praticanti, tenuti all’osservanza degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. Il richiamo nell’art. 42 della L. 247/2012 al Consiglio dell’Ordine deve essere inteso nel senso che ai praticanti sono estese, sotto il profilo disciplinare, le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati.
I poteri del COA sono precisati negli artt. 50 (c. 4) e 61, nonché nel regolamento sul procedimento disciplinare.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 febbraio 2018, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 21 Febbraio 2018
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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