Il decreto ministeriale in materia di specializzazioni forensi (d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm.) disciplina il mantenimento del titolo di avvocato specialista agli artt. 9, 10 ed 11. L’ambito di applicazione soggettivo è contenuto nell’art. 9, comma 1, il quale si riferisce genericamente all’avvocato specialista inserito nell’elenco di cui all’art. 5 del medesimo decreto.
Coloro i quali hanno conseguito il titolo di avvocato specialista e sono inseriti nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’albo cui sono iscritti, possono mantenere il titolo o dimostrando di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione (comma 2 dell’art. 9 cit.) oppure dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato (comma 1 dell’art. 10 del d.m. cit.).
La disciplina di cui innanzi, di certo, non consente di escludere dal novero degli avvocati specialisti soggetti alla disciplina del mantenimento del titolo coloro i quali hanno conseguito il titolo di specialista sulla base di un dottorato di ricerca. Essi, al pari di tutti gli altri professionisti debbono procedere a mantenere il titolo accedendo ad una delle modalità, tra esse alternative, di cui al citato comma 2 dell’art. 9 o di cui al citato comma 1 dell’art. 10.
Per ciò che concerne i professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, come noto, la relativa possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista discende dall’interpretazione che il Giudice amministrativo ha fornito con sentenza del 1° agosto 2022 n. 10834. I professori universitario ordinari, anche collocati a riposo, dunque, possono ottenere il riconoscimento del titolo senza formalità da cui discende, come corollario, che ad essi non può essere applicata la disciplina relativa al mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 23 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 23 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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