Il COA di Milano chiede di esprimersi “in merito alla possibilità di ammettere a sostenere il colloquio orale per l’abilitazione alla difesa di ufficio un praticante avvocato che abbia totalizzato un numero di assenze superiore al limite massimo ordinariamente previsto, tenuto conto di circostanze eccezionali di carattere sanitario adeguatamente comprovate e dell’eventuale condizione di disabilità dell’interessato”

L’art. 29, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, alla lettera a) stabilisce, come pure ricordato dal COA richiedente, che “l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; (…)”.
In fase attuativa, il Consiglio Nazionale Forense con il vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, nello stabilire all’art. 2, comma 3, che “(…) le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.” con ciò prevedendo un regime derogatorio e già di favore per i praticanti cui il corso è diretto, ha inteso individuare una misura ragionevole di numero di ore di assenza, sotto le quali – invero – la previsione di cui all’art. 29, comma 1-bis, verrebbe vanificata.
Allo stesso tempo, considerato che il COA richiedente fa riferimento a circostanze “eccezionali” legate a gravi patologie e disabilità e che – come si evince anche dal quadro costituzionale – la condizione della persona con disabilità non può pregiudicare il godimento del diritto alla formazione (anche) professionale (cfr. art. 38, comma 3 Cost.), si ritiene opportuno anzitutto richiamare l’attenzione dei soggetti organizzatori sulla necessità di individuare misure organizzative che consentano la frequentazione del corso anche di soggetti che espongono comprovate condizioni di disabilità, così come misure compensative che consentano a chi – per i medesimi motivi – non abbia potuto frequentare di recuperare. Qualora ciò non avvenga ovvero tale soluzione non consenta alla persona che versi nelle condizioni di cui al quesito di rispettare il numero di presenze prescritto, si ritiene che il COA possa, in caso di gravi patologie e disabilità certificate, valutare la singola situazione al suo esame e ammettere, in via eccezionale, il candidato a sostenere il colloquio orale, anche considerando che proprio in sede di colloquio orale sarà possibile valutare – assieme alla preparazione complessiva del candidato – anche l’avvenuto recupero delle lacune conseguenti alle assenze.

Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 25 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 25 Luglio 2025
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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