Il COA di Milano chiede alla Commissione una revisione del proprio precedente parere n. 11/2018, in tema di interpretazione delle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2 D. Lvo n. 96/2001.

La Commissione non ravvisa ragioni per modificare il proprio orientamento e, pertanto, conferma il parere n. 11 del 21 marzo 2018, osservando altresì che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L. 247/2012, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale è attribuita in via esclusiva all’ordine circondariale. A quest’ultimo spetta pertanto provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 11, comma 2, del D. Lvo n. 96/2001 nei confronti della competente organizzazione dello Stato membro d’origine dell’avvocato stabilito.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 novembre 2018, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 21 Novembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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