Sul punto, non può che rinviarsi al consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense, secondo cui “il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare […] non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (così CNF, sent. n. 193/2019)”. Cfr. altresì CNF, sent. n. 164/2020, a mente della quale “dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali), ciò al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti)”. La risposta al quesito proposto è pertanto nel senso che può essere disposta la cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 64 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
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