Nessun dubbio anzitutto che, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare penda per fatti diversi – ivi compresa la violazione degli obblighi previdenziali – non possa farsi luogo a cancellazione. La presa disciplinare non può infatti venir meno per il solo fatto della morosità e dunque il divieto di cancellazione continua ad operare. Diversamente argomentando, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per motivi anche molto gravi, potrebbe infatti sottrarsi alla presa disciplinare semplicemente omettendo il pagamento delle quote di iscrizione.
Anche nel primo caso, il divieto di cancellazione rimane operante: solo al termine del procedimento disciplinare il COA, valutata la persistenza della morosità, potrà procedere alla cancellazione dell’iscritto, ferma restando la possibilità di rivalersi in sede giurisdizionale per ottenere la corresponsione dei contributi dovuti (in questo senso, cfr. il parere n. 90/2017). Ciò, tuttavia, solo nel caso in cui – come nel quesito di cui al richiamato parere – sia l’iscritto a richiedere la cancellazione: infatti, il mancato pagamento dei contributi non rientra tra le cause di cancellazione d’ufficio di cui all’articolo 17, comma 9, della legge n. 247/2012 ed anzi l’art. 29 comma 6 dispone in via generale che la morosità comporti la sospensione dell’iscritto fino alla regolarizzazione contributiva, e non la cancellazione.
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
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