L’art. 76, comma 3, d.P.R. 115/2002, individua il perimetro entro cui determinare i limiti di reddito, prescrivendo che si debba tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. In proposito, l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità è granitica (si veda per tutte, Cassazione penale, sez. IV, 06/11/2024, n. 4373).
Il tenore letterale della previsione e l’interpretazione che, nel tempo, ne è stata fornita dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cassazione civile, sez. II, 21/12/2021, n. 40970; Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2021, n. 31436; Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2020, n. 15458) non consente di escludere, ai fini della determinazione del reddito, la partecipazione in società che non abbiano prodotto utili nell’anno reddituale di riferimento.
Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
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