Il COA di Massa chiede di sapere “se l’avvocato che, avvalendosi delle facoltà ad incassare somme inclusa nella procura giudiziale, abbia incassato dalla controparte mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario l’importo liquidato in favore del proprio assistito da un provvedimento giudiziale esecutivo, sia tenuto a far pervenire al collega di controparte quietanza attestante l’avvenuto pagamento”.

L’articolo 19 del Codice deontologico dispone – enunciando un principio attuato dai successivi artt. 38 ss. – che i rapporti con i colleghi debbano essere ispirati a correttezza e lealtà. Accanto a tale previsione, rileva nell’ipotesi di cui al quesito anche quanto previsto dal Codice deontologico, all’articolo 30, in merito all’obbligo di gestire con diligenza il denaro altrui e in particolare quello ricevuto dalla parte assistita, rendendone sollecitamente conto.
Alla luce di tali principi – e pure in assenza di una disposizione che, nel codice, espressamente ponga in capo all’avvocato l’obbligo di far pervenire quietanza al collega di controparte in caso di riscossione di somme dalla controparte nell’interesse della parte assistita – si ritiene che l’emissione di quietanza possa rientrare nei canoni di correttezza, lealtà e diligenza evocati dalle disposizioni richiamate in precedenza.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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