Va, innanzi tutto, evidenziato che ai sensi dell’art. 6 L. n. 96/01 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. A norma del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
Ne consegue che l’avvocato stabilito possiede uno status limitato richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un’integrazione di poteri, realizzata con l’affiancamento a professionista abilitato.
La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, costituiscono attività giudiziali, per le quali è richiesta una piena capacità processuale che possa consentire al difensore, nell’interesse del cliente, il pieno espletamento del mandato.
Orbene, dovendo l’avvocato stabilito agire d’intesa con altri avvocati, esplicherebbe una difesa limitata tale da indurre a ritenere l’insussistenza, in capo al professionista, di quelle competenze specifiche che presiedono alla formazione tanto degli elenchi dei difensori d’ufficio, quanto di quelli dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l’iscrizione ai quali è prevista l’attestazione di specifica competenza riconosciuta dai C.O.A.
A prescindere da tali considerazioni è da aggiungere che l’iscritto da due anni all’Albo ordinario non sarebbe da considerarsi in possesso dei requisiti di anzianità (sei anni) richiesti dall’art. 81. Se l’abogado fosse parificato a un iscritto all’Albo, questi mancherebbe del requisito dell’anzianità essendo, come risulta dalla richiesta di parere, iscritto da soli due anni. In ragione di quanto sopra esposto, deve tuttavia ritenersi che, con riferimento all’avvocato stabilito, il termine a quo per il computo del sessennio ai fini dell’iscrizione negli elenchi per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato decorra in ogni caso a partire dall’avvenuta integrazione nell’Albo, allo scadere del triennio di stabilimento (o dall’avvenuto riconoscimento del titolo straniero, previo esame da sostenersi dinanzi al Consiglio nazionale forense).
Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 39
Quesito n. 395, COA di Massa Carrara
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 21 Maggio 2014- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
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