Il COA di Massa Carrara chiede di sapere se sussistano profili di conflitto di interesse per l’avvocato che, dopo aver svolto l’incarico di amministratore di sostegno assuma, dopo la morte dell’amministrato, la difesa di uno dei suoi figli nella controversia ereditaria che questi intenda avviare nei confronti dei fratelli.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”. Il successivo terzo comma integra la previsione generale disponendo che: “Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”.
Nel caso di specie, per come prospettato dal quesito sembrerebbero sussistere – almeno in astratto – alcuni dei profili del conflitto di interessi disciplinato dall’articolo 24, comma 3. È ben possibile infatti che, nel corso dell’incarico come amministratore di sostegno, l’avvocato sia venuto in possesso di informazioni – anche relative ad affari delle controparti – che possano limitare la sua indipendenza nell’esercizio del mandato.
Si ricorda, in ogni caso, che secondo la costante giurisprudenza domestica e di legittimità “il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale” (così CNF, sent. n. 174/2022).
Valuti dunque il COA, anche alla luce delle circostanze del caso – e, in particolare, considerato il rilievo della natura anche solo potenziale del conflitto e alla luce dell’eventuale esistenza, tra le ragioni del conferimento dell’incarico di amministratore di sostegno all’avvocato, di conflitti tra i fratelli – la possibilità di declinare in concreto i principi sin qui evocati.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 24 Marzo 2023
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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