Il COA di Massa Carrara chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione a tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate di durata di mesi sei, rientrante nell’ambito della procedura della selezione pubblica per l’assunzione di unità lavorative.

Il quesito proposto attiene alle incompatibilità, oggi, tassativamente stabilite dall’art. 18 della legge n. 247/12. Le stesse riguardano qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome o conto altrui, ovvero la qualità di socio, illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con finalità commerciale e anche di società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, nonché qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario part-time. Ne discende che nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla partecipazione a tirocini a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata (mesi 6) per la quale non si prevede l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, né il tirocinio può farsi rientrare nella nozione di “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, dal momento che trattandosi di tirocinio, questo è svolto certamente in maniera continuativa, ma non professionale in quanto caratteristica propria del tirocinio è quella di non rappresentare un’attività professionale.
Solo al termine dello stesso e una volta completata con esito positivo la procedura di selezione, conseguendo il rapporto d’impiego, si manifesterebbero i presupposti per l’incompatibilità. In un’interpretazione non restrittiva della nuova legge professionale, addirittura, il tirocinio potrebbe rientrare all’interno del continuo e costante aggiornamento relativamente a specifica competenza professionale. Infatti, per il tirocinante che non avrà completato positivamente la procedura, nessun rapporto di lavoro sarà instaurato e conseguentemente il periodo di tirocinio svolto varrà al solo fine della acquisizione di una specifica competenza in materia tributaria e fiscale.
Alla luce delle considerazioni che precedono è parere di questa Commissione che non sussista alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento del tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate prodromico a procedura di selezione pubblica per l’assunzione.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 75

Quesito n. 273, COA di Massa Carrara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 17 Luglio 2013
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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