Il COA di Marsala, avendo rivolto con esito negativo ai propri iscritti l’invito a dare il proprio nome per la formazione di un elenco di avvocati revisori contabili, da sottoporre al Presidente del Tribunale per la nomina del revisore dei conti previsto dall’art. 31 della Legge n. 247/2012 per la verifica della regolarità della gestione patrimoniale dell’Ordine, chiede se, in alternativa, si possa procedere alla nomina in questione, conferendo l’incarico ad avvocato non revisore o ad un revisore non avvocato; chiede inoltre se l’incarico sia da ritenersi gratuito od oneroso.

In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che l’art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che il revisore sia iscritto all’albo degli avvocati e a quello dei revisori contabili: si tratta di norma che ha natura tassativa e non può essere elusa conferendo l’incarico a professionista che non sia iscritto in entrambi gli albi indicati. La soluzione dunque non può essere che quella di attribuire la funzione ad un avvocato revisore dei conti iscritto ad un albo diverso da quello tenuto dal Consiglio tra i cui iscritti non si trova, al momento, alcuno munito delle due iscrizioni.
Quanto alla remunerazione per lo svolgimento dell’incarico, in assenza di una espressa previsione di legge, deve farsi riferimento alla norma generale di cui all’art. 13 della Legge Professionale Forense: la pattuizione del compenso è libera, così come l’incarico può essere svolto a titolo gratuito, ai sensi del primo comma della norma citata.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 98

Quesito n. 452, COA Marsala

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 19 Novembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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