In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che l’art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che il revisore sia iscritto all’albo degli avvocati e a quello dei revisori contabili: si tratta di norma che ha natura tassativa e non può essere elusa conferendo l’incarico a professionista che non sia iscritto in entrambi gli albi indicati. La soluzione dunque non può essere che quella di attribuire la funzione ad un avvocato revisore dei conti iscritto ad un albo diverso da quello tenuto dal Consiglio tra i cui iscritti non si trova, al momento, alcuno munito delle due iscrizioni.
Quanto alla remunerazione per lo svolgimento dell’incarico, in assenza di una espressa previsione di legge, deve farsi riferimento alla norma generale di cui all’art. 13 della Legge Professionale Forense: la pattuizione del compenso è libera, così come l’incarico può essere svolto a titolo gratuito, ai sensi del primo comma della norma citata.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 98
Quesito n. 452, COA Marsala
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 19 Novembre 2014- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
0 Comment