Sul punto, premesso che nella specie si discorre di elenco tenuto non dal COA ma dal Presidente del Tribunale, non si può che rinviare al testo dell’articolo 179-ter che, al fine dell’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite prevede – accanto al requisito dell’iscrizione nell’albo – la “specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata” e la “condotta morale specchiata”.
Considerato che, come noto, la formazione specialistica richiesta dalla disposizione in parola consente di totalizzare crediti formativi, essa concorre specificamente – in parte qua – all’assolvimento dell’obbligo formativo. D’altro canto, la richiamata disposizione di cui all’articolo 25, comma 7 del regolamento CNF n. 6/2014 – che pure richiede il possesso dell’attestato di formazione continua ai fini dell’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni – non ha rango tale da derogare alla previsione speciale di cui all’articolo 179-ter delle disp. att. c.p.c., che è infatti fonte di rango primario.
Ne consegue che – al solo fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 179-ter – dovranno considerarsi i requisiti esplicitamente previsti da tale disposizione, impregiudicata ogni ulteriore conseguenza derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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