L’autorizzazione all’istruzione parentale – ove seguita, beninteso, dall’effettivo svolgimento di compiti di istruzione dei figli – costituisce senz’altro un “dovere” collegato alla paternità o alla maternità, in presenza di figli minori. Lo stesso rientra quindi nella fattispecie di cui all’articolo 15, comma 2, lett. a) e, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, il relativo esonero “ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”.
Ne consegue che, ai fini dell’esonero, l’iscritto/a dovrà dimostrare non solo di essere autorizzato/a all’istruzione parentale, ma di aver effettivamente svolto i corrispondenti doveri educativi; pertanto, il periodo di riferimento per la determinazione della portata dell’esonero non potrà che essere computato a valle dello svolgimento dell’esame che attesti l’avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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