In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare confermando in tutto il proprio parere n. 9 del 20 febbraio 2008. Infatti, il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di consentire al praticante l’esercizio della professione forense in deroga al precetto costituzionale contenuto nell’art. 33, che impone il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione; ma quello di consentire a chi voglia intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata preparazione anche attraverso il temporaneo patrocinio: e questo in via eccezionale, entro precisi limiti di tempo, valore e materia (si vedano, tra le tante, CNF n. 28/1995; n. 153/1999; n. 5/2007). La durata dell’abilitazione, qualsiasi sia la data della sua decorrenza, si compirà dunque allo scadere del sessennio dal giorno della iscrizione nel Registro dei Praticanti.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 37
Quesito n. 134, COA Macerata
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
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