Preliminarmente, deve rilevarsi che la formulazione dei quesiti non appare del tutto chiara, in quanto fa riferimento all’esecuzione di sospensione “disciplinare” poi “annullata dal CNF”: al riguardo, non può che ricordarsi che, ai sensi dell’articolo 61, comma 3 della legge n. 247/12, la proposizione del ricorso al CNF sospende l’esecuzione del provvedimento. Non a caso, peraltro, le ipotesi di fungibilità tra misure presofferte e sanzioni disciplinari è limitato, dall’articolo 62, comma 8, della legge professionale al solo caso di concorrenza tra la sanzione della sospensione disciplinare e il periodo di sospensione cautelare presofferto, e peraltro in relazione ai medesimi fatti.
Analogamente prevedeva, peraltro, l’articolo 47, comma 2 del R.D.L. n. 1578/33, a mente del quale il periodo necessario per la maturazione del diritto alla reiscrizione (in allora quantificato in cinque o sei anni, a seconda del fatto che la condotta oggetto di sanzione fosse o meno stata commessa con “abuso di prestazione dell’opera di avvocato, ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio”) decorresse dalla data di inizio della sospensione “nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare”.
Tale disposizione avrebbe forse potuto fornire copertura normativa alla soluzione dei quesiti posti dal richiedente, sebbene negli stessi si parli di sospensione disciplinare (e non cautelare) e si specifichi che la sanzione precedentemente scontata sarebbe stata comminata per fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla radiazione.
Tuttavia, come affermato nel recente parere n. 24 del 20 aprile 2022, l’articolo 47 del R.D.L. n. 1578/1933 deve ritenersi tacitamente abrogato dall’articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12 che, rinnovando la disciplina della materia, dispone che “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.
L’ordinamento professionale vigente non prevede pertanto alcuna ipotesi di fungibilità tra il periodo funzionale alla reiscrizione e misure o sanzioni interdittive precedentemente sofferte.
Né potrebbe ritenersi applicabile, sia pure in via analogica, la disposizione di cui all’articolo 657 c.p.p. Il codice di procedura penale è infatti applicabile, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. n), unicamente al procedimento disciplinare, per tutto quanto non previsto dal medesimo articolo 59 che ha ad oggetto lo svolgimento del procedimento a partire dall’approvazione del capo di incolpazione (lett. a) fino al deposito del provvedimento (lett. m). Orbene, il caso oggetto del quesito riguarda una fase successiva, che nemmeno coincide con l’esecuzione della sanzione, quanto piuttosto con le condizioni dettate dalla legge per la reiscrizione a seguito dell’irrogazione e dell’esecuzione della sanzione medesima. La reiscrizione, con ogni evidenza, non potrà che avvenire secondo le previsioni ordinamentali e i principi che attengono alla corretta tenuta degli albi.
Pertanto, la risposta al primo e al secondo quesito non può che essere negativa, mentre resta conseguentemente assorbito il terzo quesito.
Consiglio nazionale forense, parere 25 novembre 2022, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 25 Novembre 2022- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera (quesito)
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