Come correttamente prospettato dal COA rimettente, la disposizione evocata configura una eccezione alla disciplina generale dell’interruzione del tirocinio e, in particolare, autorizza una sospensione legale del tirocinio “anticipato” per due anni, allo scadere dei quali – in caso di mancato conseguimento del titolo di laurea – il praticamente potrà richiedere una ulteriore interruzione per un periodo non superiore a sei mesi, scaduto infruttuosamente il quale dovrà procedersi alla cancellazione dal registro, e “il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti”
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 27 gennaio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 27 Gennaio 2026- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
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