Il COA di Livorno formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 5, comma 4 del d.m. n. 70/2016, secondo il quale “Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.”

Come correttamente prospettato dal COA rimettente, la disposizione evocata configura una eccezione alla disciplina generale dell’interruzione del tirocinio e, in particolare, autorizza una sospensione legale del tirocinio “anticipato” per due anni, allo scadere dei quali – in caso di mancato conseguimento del titolo di laurea – il praticamente potrà richiedere una ulteriore interruzione per un periodo non superiore a sei mesi, scaduto infruttuosamente il quale dovrà procedersi alla cancellazione dal registro, e “il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti”

Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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