Il COA di Lecco chiede di sapere: 1) se l’attività prestata come funzionario addetto all’Ufficio per il Processo sia equiparabile, ai fini della frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui al decreto 9 febbraio 2018 n. 17, allo svolgimento del tirocinio ex. art. 73 D.L. 69/2013; 2) se per il praticante iscritto al Registro in data 07/02/2025, che abbia ha prestato servizio come funzionario addetto all’Ufficio per il Processo in modo continuativo per il periodo di 2 anni e 7 mesi a decorrere dal 25/02/2022 e sino al 25/09/2024, valutato ai fini di un anno di pratica, sussista l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui al Decreto 9 febbraio 2018 n. 17 e, in caso positivo, se la frequenza debba essere ridotta a 6 mesi o se debba proseguire per tutto il periodo di 18 mesi.”

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo non comporta la sospensione del tirocinio e delle attività ad esso coessenziali (cfr. parere inviato ai COA con circolare del 10 maggio 2022 e consultabile qui: https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-= ).
La condizione del praticante assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è del tutto equiparabile a quella del praticante che, come consentito dall’articolo 41, comma 4 della legge professionale, svolga contestualmente attività di lavoro subordinato. Premesso che l’articolo 5, comma 1 del DM 17 del 2018 prevede che la frequenza del corso di formazione debba avvenire in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio, va precisato che tale disposizione fa riferimento unicamente alle ulteriori attività tipiche del tirocinio per l’accesso alla professione (quali la frequenza dello studio professionale o delle udienze). Da ciò consegue che lo svolgimento contestuale di attività di lavoro subordinato non può essere invocata quale ragione per ottenere qualsivoglia deroga all’obbligo di frequenza del corso di formazione, ivi compresa la possibilità di derogare al limite delle cinquanta ore di formazione da remoto consentita. Sull’obbligo di frequenza del corso di formazione si vedano in ogni caso le Linee guida formulate dal Consiglio Nazionale Forense e inviate ai COA con circolare del 4 giugno 2024, consultabile sul sito istituzionale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

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