Per la risposta al quesito in oggetto, vengono in rilievo due consolidati orientamenti.
Anzitutto, quello secondo cui è consentito al praticante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. ex multis parere n. 14/2017).
Allo stesso tempo però, trattandosi di sottufficiale dell’Aeronautica, viene in rilievo l’orientamento che esclude che appartenenti alle forze armate possano svolgere la pratica forense, in ragione del fatto che gli stessi possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente obbligo di denuncia ma anche, in ogni caso, “in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato” (cfr. parere n. 87/2013).
Nei medesimi termini è reso il presente parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 3 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 03 Febbraio 2021- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
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