Il COA di Latina formula il seguente quesito: “se la recente normativa sulla iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, che tra l’altro prevede a tal fine il superamento di un corso della durata minima di 90 ore sia applicabile anche ai corsi iniziati nella vigenza della precedente normativa con termine nella vigenza di quella attuale, e se, pertanto, con il superamento del corso iniziato nella vigenza della precedente normativa, i corsisti potranno essere iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio”.

La risposta è resa nei termini seguenti.
La fattispecie richiamata dal COA richiedente è espressamente contemplata dal Regolamento CNF recante “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, adottato nella seduta del 22 maggio 2015 e pubblicato in data 10 giugno 2015. Si precisa, anzitutto, che – ai sensi dell’art. 14 del medesimo regolamento – lo stesso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e dunque il 10 luglio 2015.
L’art. 12 del Regolamento in esame reca una disposizione transitoria specificamente dedicata agli avvocati che, ai fini di richiedere l’iscrizione negli elenchi dei difensori d’ufficio, avessero intrapreso il relativo percorso formativo nella vigenza della precedente normativa. A tale riguardo, prevede l’art. 12 che:

“1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p. 2. Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Ne consegue pertanto che il percorso formativo già intrapreso potrà essere considerato utile ai fini dell’iscrizione negli elenchi ai sensi della normativa oggi in vigore solo qualora risultino rispettate le condizioni previste dal suddetto art. 12.

Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 38

Quesito n. 18, COA di Latina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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