Il COA di Latina chiede di sapere come devono essere interpretati i seguenti requisiti previsti dall’art. 7, L. 21.01.1994, n. 53, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’avvocato ad effettuare ‘notifiche in proprio’: “a) assenza di procedimenti disciplinari pendenti…; b) non avere riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione”.

La risposta è nei seguenti termini:
a) Il procedimento disciplinare è pendente dal momento della contestazione degli addebiti, atto recettizio (art. 59, c. 1, lett. a) L. n.247/2012) e art. 17, c. 1, regol. 21.2.2014, n. 2). Tanto si ricava dal principio costituzionale del contraddittorio (art. 24, c. 2) e dall’art. 7, c. 1, della L. 7.8.1990, n. 241, che – nel dettare norme generali in materia di procedimento amministrativo – dispone che l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.
L’attività compiuta dal COA e/o dal CDD prima della formale contestazione degli addebiti non produce, ai fini che qui interessano, la pendenza del procedimento disciplinare.
b) Il COA è tenuto a verificare l’assenza di entrambi i requisiti negativi previsti dall’art. 7, L. 21.1.1994, n. 53 per il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare “notifiche in proprio”.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 25 maggio 2016, n. 68

Quesito n. 195, COA di Latina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 25 Maggio 2016
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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